domenica 26 febbraio 2012

Il ruolo dell'Energy Manager e dell'Esperto in Gestione dell'Energia


Nei tardi anni '70 il mondo occidentale si trovò davanti a un panorama di macerie: le due crisi energetiche del 1973 e del 1979, pur molto diverse per cause e conseguenze, avevano minato le fondamenta di un modello basato sulla crescita ininterotta e il loro intero apparato produttivo andava riorganizzato su basi di efficienza nell'uso delle risorse. Uno dei punti più bisognosi di attenzione era proprio quello del consumo energetico e l'Italia si diede, con D. Lgs. 308 del 1982, una prima struttura di energy management: le aziende industriali con un consumo superiore alle 10.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio all'anno (TEP, un'unità di misura dell'energia particolarmente adatta a riassumere forme diverse di consumo) erano obbligate a comunicare al Minisitero dell'Industria il nominativo del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia.
Detta figura venne poi estesa e ampliata con la fondamentale legge n. 10 del 1991, che estese l'obbligo della nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (spesso indicato col termine inglese Energy Manager – EM) anche a tutte le attività dei settori diversi dall'industriale che hanno consumi annui superiori ai 1.000 TEP. Incarichi e obblighi del reponsabile vennero dettagliati nella circolare 219/F/92 (punto 14) la quale stabilisce che nel responsabile per la conservazione e luso razionale dellenergia si configura un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza non avendo peraltro responsabilità in merito all’effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate.
La Circolare MICA del 2 marzo 1992, n. 219/F riporta inoltre le modalità di trasformazione dell'energia consumata in TEP: i valori in essa contenuti vanno usati qualora non siano noti dati precisi sui poteri calorifici dei combustibili utilizzati. Qualora il combustibile adoperato non rientri fra le voci in tabella (p.e. biodiesel, GECAM, etc), il valore del potere calorifico inferiore va richiesto al fornitore. Va notato che alcuni di questi valori sono influenzati dall'evoluzione tecnologica. E' il caso della conversione dell'Energia Elettrica in TEP, il cui valore è stato fissato recentemente in 0,187 tep/MWh, tiene conto dell’evoluzione in corso ed è legato agli esiti del mercato dei certificati bianchi; esso si riferisce al confronto con impianti nuovi a ciclo combinato e non al parco medio di tutti gli impianti di generazione.
Le responsabilità e le competenze dell'Energy Manager sono state poi ampliate dal D. lgs. 192 del 2005 che prescrive che il rispetto delle caratteristiche di energetiche dei nuovi edifici debba essere verificato dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato dall'ente che riceve la domanda. Il ruolo dell'EM si intreccia con quello del certificatore energetico, colui che attraverso la certificazione energetica, attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia dell’edificio stesso.
Altre recenti normative hanno ampliato ulteriormente il campo d'azione dell'EM: il DM. 21.12.2007 evidenzia come i progetti predisposti per acquisire i c.d. Certificati Bianchi alfine di conseguire gli obiettivi dei Decreti nella riduzione dei consumi finali di Energia possano essere eseguiti non più solo attraverso:
  • azioni delle imprese di distribuzione;
  • società controllate dai medesimi distributori;
  • società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;
ma anche dai:
  • soggetti tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, che hanno effettivamente provveduto a tale nomina, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in TEP, determinata dall'AEEG.
Ma nonostante queste aperture, quello dell'EM rimane il ruolo di una figura aziendale: negli ultimi anni si è affermata la necessità di costruire un mercato dei servizi energetici, in cui le istanze economiche, energetiche, finanziarie e di tutela dell'ambiente si incrocino e si fertilizzino reciprocamente. E' in questo contesto che nasce la figura dell'Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) figura certificata ai sensi della Direttiva 2006/32/CE. Questi esperti hanno competenze maturate grazie ad un’idonea esperienza sul campo di tipo tecnico, economico-finanziario, normativo e anche in tema di comunicazione sul tema energia.
Ovviamente gli EGE possono operare in modo qualificato come Energy Managers e negli ambiti delle diagnosi, degli studi di fattibilità, dei contratti sulle forniture e sui servizi energetici, della certificazione energetica degli edifici e degli impianti, dell’accesso agli incentivi, della responsabilità di sistemi di gestione energia e della definizione di strumenti procedurali e normativi.
La direttiva 2006/32/CE viene recepita in Italia dal d. Lgs. 115/2008 e specificatamente dall’art. 16 dove si parla di “Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici”. “...Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti del MSE è approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per gli esperti in gestione dell'energia. Tale norma viene printamente promulgata dall'UNI il 10/12/2009 ed è la norma UNI CEI 11339, che definisce l'EGE come il soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente.
Il campo dei competenti in campo energetico è a questo punto coperto da due figure, l'EM e l'EGE, che occupano il settore in modo complementare: il primo (EM), nominato dal soggetto interessato, continuerà a svolgere la propria attività di professionista interno o esterno. Tale figura potrà essere interessata o meno a certificare le proprie competenze in materia energetica, specie nel caso della libera professione, e quindi aderire al processo di certificazione volontaria. Il secondo certificato come esperto in gestione dell’energia (EGE) potrà svolgere anche funzioni diverse dalla figura dell’energy manager, come ad esempio operare all’interno di una Energy Service Company (ESCO).
Entrambe le figure sono i referenti principali per l'implementazione in azienda di un Sistema di Gestione dell'Energia secono la nuova norma ISO 50001:2011. Il sistema consente all'organizzazione di avere un approccio sistematico al continuo miglioramento della propria efficienza energetica: la norma descrive i requisiti per un continuo miglioramento sotto forma di un più efficiente e più sostenibile uso dell'energia, senza tener conto della sua forma. La norma è applicabile ad ogni organizzazione che desideri assicurarsi di essere conforme alla propria politica energetica e dimostrare tale conformità ad altri mediante autovalutazione e autodichiarazione di conformità o mediante certificazione di terza parte del proprio sistema di gestione dell'energia.

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